Art. 14 — Disposizioni transitorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
Abrogato dal 7 maggio 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
Abrogato dal 7 maggio 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1999 al 7 maggio 2005. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in allegato II, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;372~art14 · fonte del testo
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