Art. 11 — Etichettatura degli articoli pirotecnici
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
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3 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 2012 al 13 agosto 2015. 458 parole tolte, 6 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunita', il nome del fabbricante, nonche' il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonche', se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantita' equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 25 SETTEMBRE 2012 aggiunto: 29 LUGLIO 2015, N. tolto: 177. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
tolto: a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
tolto: b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
tolto: c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
tolto: d) categoria 4: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
tolto: a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
tolto: b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici e' apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonche' la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformita' e non disponibilita' alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo. aggiunto: 123
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-04;58~art11 · fonte del testo
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