Art. 2 — Numero di registrazione
Il numero di registrazione indicato nell'etichetta degli articoli pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i seguenti elementi:
- a)il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformita' a seguito della procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G), o l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H);
- b)la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata la conformita' in forma abbreviata, in maiuscolo:
- 1)F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie F1, F2, F3 o F4;
- 2)T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2;
- 3)P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2;
- c)il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico. Il numero di registrazione e' costruito come segue: «XXXX - YY - ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a), YY identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera b), e ZZZZ... identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c).
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
