((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123)). All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita» sono soppresse;
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».

Testo vigente dal 13 agosto 2015

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2012 al 13 agosto 2015. 513 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»;

tolto: 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalita' di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»;

tolto: b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

tolto: c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonche' le modalita' di trasferimento. 2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»;

tolto: d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, nonche' i compiti specifici per i quali ciascuno di esso e' autorizzato.»;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: 2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»;

tolto: e) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo e' soppresso;

tolto: f) all'articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono soppresse;

tolto: g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;

tolto: h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: 1) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;

tolto: 2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa»;

tolto: i) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresseaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123. All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-25;176~art1 · fonte del testo

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