Art. 3 — Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata

(( Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. )) (( Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. )) Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 10 per Cento. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e' abrogato.

Testo vigente dal 29 luglio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2008 al 29 luglio 2009. 5 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, tolto: comma 1, e' aggiunto: commi 1 e 1-bis, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a … cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, tolto: e' aggiunto: e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a … Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 10 per tolto: cento aggiunto: Cento. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e' abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-07-08;213~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari