Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso e' contrassegnato. Ad ogni veicolo e' attribuito un unico EVN, salvo disposizione contraria delle misure di cui all'articolo 47, comma 2, della direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento e' diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione europea, l'ANSFISA puo' accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso. Il richiedente la prima autorizzazione e' responsabile di apporre sul veicolo il corrispondente EVN e l'utilizzatore del veicolo e' responsabile del mantenimento dell'EVN in condizioni di visibilita'.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57~art43 · fonte del testo