Art. 43 — Sistema di numerazione dei veicoli
Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso e' contrassegnato. Ad ogni veicolo e' attribuito un unico EVN, salvo disposizione contraria delle misure di cui all'articolo 47, comma 2, della direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento e' diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione europea, l'ANSFISA puo' accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso. Il richiedente la prima autorizzazione e' responsabile di apporre sul veicolo il corrispondente EVN e l'utilizzatore del veicolo e' responsabile del mantenimento dell'EVN in condizioni di visibilita'.
Testo vigente dal 25 giugno 2019
