L'organismo notificato che subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformita', oppure ricorre ad un'affiliata, assicura che il subappaltatore e l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32 e ne informa di conseguenza l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e l'Autorita' di notifica. L'organismo notificato assume la completa responsabilita' dei compiti eseguiti dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque siano stabiliti. Le attivita' dell'organismo notificato possono essere subappaltate o fatte eseguire da un'affiliata solo con il consenso del cliente. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e dell'Autorita' di notifica i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore e dell'affiliata e il lavoro da essi eseguito in conformita' alla pertinente STI.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57~art34 · fonte del testo