Art. 35 — Organismi interni accreditati
I richiedenti possono far eseguire attivita' di valutazione della conformita' da un organismo interno accreditato, ai fini dell'espletamento delle procedure previste dai moduli A1, A2, C1 o C2 di cui all'allegato II della decisione 768/2008/CE e dai moduli CA1 e CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/UE. Tale organismo deve costituire una articolazione separata e distinta all'interno della struttura e dell'organizzazione del richiedente interessato e non partecipa alla progettazione, produzione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che valuta. Un organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti:
- a)e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;
- b)esso e il suo personale, nell'ambito dell'impresa di cui fanno parte, sono identificabili a livello dell'organizzazione e hanno metodi o procedure di elaborazione delle relazioni che garantiscano la loro imparzialita'; tale aspetto e' dimostrato all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano;
- c)ne' esso ne' il suo personale sono responsabili della progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, funzionamento o manutenzione dei prodotti che valutano e non partecipano ad attivita' che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrita' nelle attivita' di valutazione che svolgono;
- d)fornisce i propri servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte. Un organismo interno accreditato non viene notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte e l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano informano l'Autorita' di notifica del suo accreditamento.
Testo vigente dal 25 giugno 2019
