I richiedenti possono far eseguire attivita' di valutazione della conformita' da un organismo interno accreditato, ai fini dell'espletamento delle procedure previste dai moduli A1, A2, C1 o C2 di cui all'allegato II della decisione 768/2008/CE e dai moduli CA1 e CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/UE. Tale organismo deve costituire una articolazione separata e distinta all'interno della struttura e dell'organizzazione del richiedente interessato e non partecipa alla progettazione, produzione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione dei prodotti che valuta. Un organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti:

  • a)e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;
  • b)esso e il suo personale, nell'ambito dell'impresa di cui fanno parte, sono identificabili a livello dell'organizzazione e hanno metodi o procedure di elaborazione delle relazioni che garantiscano la loro imparzialita'; tale aspetto e' dimostrato all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano;
  • c)ne' esso ne' il suo personale sono responsabili della progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, funzionamento o manutenzione dei prodotti che valutano e non partecipano ad attivita' che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrita' nelle attivita' di valutazione che svolgono;
  • d)fornisce i propri servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte. Un organismo interno accreditato non viene notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte e l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano informano l'Autorita' di notifica del suo accreditamento.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57~art35 · fonte del testo