Art. 37 — Procedura di notifica
L'Autorita' di notifica di cui all'articolo 27 notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32. La notifica di cui al comma 1 include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'indicazione del prodotto o dei prodotti interessati, nonche' il relativo certificato di accreditamento. L'organismo di valutazione della conformita' puo' svolgere attivita' di organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica. Le eventuali successive modifiche di rilievo della notifica sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri. All'organismo notificato viene assegnato un numero di identificazione unico dalla Commissione europea, anche se e' notificato ai sensi di diversi atti giuridici dell'Unione.
Testo vigente dal 25 giugno 2019
