Art. 28 — Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 25 e connesse norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato III.
Testo vigente dal 25 maggio 2016
