Art. 7 — Norme transitorie e finali
Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Le norme del presente decreto non si applicano ai calciatori ed agli allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, nonche' agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
Testo vigente dal 26 giugno 1997
