Art. 52 — Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: "linee guida dell'ANAC adottate" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC";
  • b)al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "valore stimato dell'appalto," sono inserite le seguenti: "calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,";
  • c)al comma 8, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.";
  • d)il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.";
  • e)al comma 10:
  • 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: "E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialita', per il quale l'Autorita' rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.";
  • 2)al secondo periodo le parole: "la capacita' strutturale e di affidabilita'" sono sostituite dalle seguenti: "l'affidabilita'";
  • 3)al terzo periodo le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione";
  • 4)il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresi' un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.";
  • 5)il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonche' al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto.";
  • 6)il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: "Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.".

Testo vigente dal 5 maggio 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art52 · fonte del testo

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