Art. 12 — Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: "avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto";
- b)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e' istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Per la partecipazione alle attivita' della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
