Art. 11 — Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici";
- b)al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti";
- c)al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";
- d)al comma 8:
- 1)all'alinea, le parole: "sentita la Conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza";
- 2)alla lettera e), la parola: "individuandole" e' sostituita dalla seguente: "individuate";
- e)dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
