Art. 118 — Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 200, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "vincolanti, ovvero gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
