Art. 6 — Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa
All'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.» sono sostituite dalle seguenti: «, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.». All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro un milione e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro tre milioni». Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 59-bis (Estensione ad altri rami). - 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59, comma 2. 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. 3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'. 4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima. Art. 59-ter (Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. Nella comunicazione e' indicato:
- a)l'indirizzo della sede secondaria;
- b)il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
- c)gli Stati membri in cui intende operare;
- d)un programma che illustri il tipo di attivita' che intende esercitare. 2. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorita' di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. 3. L'ISVAP informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2. 4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. Art. 59-quater (Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attivita' che intende esercitare. Art. 59-quinquies (Attivita' in uno Stato terzo). 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. 2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.».
Testo vigente dal 8 aprile 2008
