Art. 21 — Liquidazione coatta amministrativa
All'articolo 245, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione». La rubrica dell'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente «Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione». L'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 2, dopo le parole: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione» e dopo le parole: «crediti di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
- b)dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.». La rubrica dell'articolo 259 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione». All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in uno Stato membro o,» sono soppresse.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
