Art. 2 — Compartecipazione regionale all'IVA

E' istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 3 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:

  • a)la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
  • b)la quota di concorso alla solidarieta' interregionale;
  • c)la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
  • d)le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Gli interventi su questo articolo(20)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.C.M. 17 maggio 2001

3

Il D.P.C.M. 17 maggio 2001 (in G.U. 05/06/2001, n. 128) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fissata nella misura del 25,7 per cento, e' rideterminata nella misura del 38,55 per cento per l'anno 2001".

D.P.C.M. 7 maggio 2004

10

Il D.P.C.M. 7 maggio 2004, (in G.U. 30/11/2006, n. 279), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 37,39 per cento per l'anno 2002".

D.P.C.M. 7 maggio 2004

11

Il D.P.C.M. 7 maggio 2004, (in G.U. 30/11/2006, n. 279), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 38,69% per cento per l'anno 2003".

D.P.C.M. 27 settembre 2006

12

Il D.P.C.M. 27 settembre 2006, (in G.U. 5/12/2006, n. 283), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 40,31 per cento per l'anno 2004".

D.P.C.M. 16 febbraio 2007

14

Il D.P.C.M. 16 febbraio 2007 (in G.U. 27/06/2007, n. 147) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 44,28 per cento per l'anno 2005".

D.P.C.M. 7 dicembre 2007

15

Il D.P.C.M. 7 dicembre 2007, (in G.U. 01/02/2008, n. 27), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 43,58 per cento per l'anno 2006".

D.P.C.M. 17 ottobre 2008

17

Il D.P.C.M. 17 ottobre 2008 (in G.U. 27/01/2009, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 46,10 per cento per l'anno 2007".

D.P.C.M. 30 settembre 2009

18

Il D.P.C.M. 30 settembre 2009, (in G.U. 6/11/2009, n. 259), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 44,72 per cento per l'anno 2008". Ha inoltre disposto (con l'art. 1 comma 2) che "L'aliquota di cui al comma 1, va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2006".

D.P.C.M. 21 ottobre 2010

19

Il D.P.C.M. 21 ottobre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 44,71 per cento per l'anno 2009".

D.P.C.M. 14 novembre 2011

20

Il D.P.C.M. 14 novembre 2011 (in G.U. 20/01/2012, n. 16) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 49,21 per cento per l'anno 2010".

D.P.C.M. 18 gennaio 2013

21

Il D.P.C.M. 18 gennaio 2013 (in G.U. 9/3/2013, n. 58) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 52,89 per cento per l'anno 2011".

D.P.C.M. 21 ottobre 2013

22

Il D.P.C.M. 21 ottobre 2013 (in G.U. 24/12/2013, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 49,79 per cento per l'anno 2012".

D.P.C.M. 9 giugno 2016

23

Il D.P.C.M. 9 giugno 2016 (in G.U. 21/07/2016, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 58,57 per cento per l'anno 2014".

D.P.C.M. 19 luglio 2017

24

Il D.P.C.M. 19 luglio 2017 (in G.U. 19/08/2017, n. 193) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 61,69 per cento per l'anno 2015".

D.P.C.M. 17 gennaio 2018

25

Il D.P.C.M. 17 gennaio 2018 (in G.U. 02/03/2018, n. 51) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 64,61 per cento per l'anno 2016".

D.P.C.M. 24 dicembre 2018

26

Il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (in G.U. 30/01/2019, n. 25) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 63,60 per cento per l'anno 2017".

D.P.C.M. 3 settembre 2019

27

Il D.P.C.M. 3 settembre 2019 (in G.U. 4/10/2019, n. 233) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 67,07 per cento per l'anno 2018".

D.P.C.M. 12 febbraio 2021

28

Il D.P.C.M. 12 febbraio 2021 (in G.U. 26/05/2021, n. 124) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 64,27 per cento per l'anno 2019".

D.P.C.M. 10 dicembre 2021

29

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2021 (in G.U. 22/01/2022, n. 17) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 70,14 per cento per l'anno 2020".

D.P.C.M. 12 dicembre 2024

30

Il D.P.C.M. 12 dicembre 2024 (in G.U. 5/2/2025, n. 29) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 62.67 per cento per l'anno 2021".

Testo vigente dal 20 febbraio 2025

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 252/2007

    Parametro
    3 luglio 2007

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 2 Disposizioni in materia di federalismo fiscale · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 10 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 2000

2000oggi
  1. 20 febbraio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 6 febbraio 2022 — 20 febbraio 2025per 3 anni
  3. 10 giugno 2021 — 6 febbraio 2022per 8 mesi
  4. 19 ottobre 2019 — 10 giugno 2021per un anno
  5. 14 febbraio 2019 — 19 ottobre 2019per 8 mesi
  6. 17 marzo 2018 — 14 febbraio 2019per 11 mesi
  7. 3 settembre 2017 — 17 marzo 2018per 7 mesi
  8. 5 agosto 2016 — 3 settembre 2017per un anno
  9. 8 gennaio 2014 — 5 agosto 2016per 3 anni
  10. 24 marzo 2013 — 8 gennaio 2014per 10 mesi
  11. 4 febbraio 2012 — 24 marzo 2013per un anno
  12. 15 gennaio 2011 — 4 febbraio 2012per un anno
  13. 21 novembre 2009 — 15 gennaio 2011per un anno
  14. 11 febbraio 2009 — 21 novembre 2009per 9 mesi
  15. 16 febbraio 2008 — 11 febbraio 2009per 12 mesi
  16. 12 luglio 2007 — 16 febbraio 2008per 7 mesi
  17. 20 dicembre 2006 — 12 luglio 2007per 7 mesi
  18. 15 dicembre 2006 — 20 dicembre 2006per 5 giorni
  19. 20 giugno 2001 — 15 dicembre 2006per 5 anni
  20. 15 marzo 2000 — 20 giugno 2001testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2022 al 20 febbraio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.C.M. 12 dicembre 2024

    Il D.P.C.M. 12 dicembre 2024 (in G.U. 5/2/2025, n. 29) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 62.67 per cento per l'anno 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;56~art2 · fonte del testo

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