Art. 4 — Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine
A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata da lire 242 a lire 250 per ciascun litro di benzina venduta.
Testo vigente dal 15 marzo 2000
