Art. 15 — Norme di coordinamento
Al fine di assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e di effetti finanziari netti negativi per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, con le procedure previste dai singoli statuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvedera' a coordinare le disposizioni in esso contenute con i rispettivi ordinamenti finanziari.
Testo vigente dal 15 marzo 2000
