Art. 12-bis — Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome
(( Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche' ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)).
Testo vigente dal 31 ottobre 2013
