Art. 14 — Provvedimenti di attuazione
I provvedimenti da adottare per l'attuazione del presente decreto legislativo sono predisposti con il concorso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 11 del presente decreto, e sono comunicate alle competenti Commissioni parlamentari.
Testo vigente dal 15 marzo 2000
