Art. 59-bis — Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Testo vigente dal 25 dicembre 2019
