Art. 10 — Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento
Le regioni a statuto ordinario partecipano all'attivita' di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le modalita' della partecipazione all'attivita' di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Testo vigente dal 15 marzo 2000
