Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5,

del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche

al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego),

promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1993 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da

Gianfrancesco Valerio contro il Ministero dell'interno, iscritta al

n. 404 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un dirigente

della Polizia di Stato nei confronti del Ministero dell'interno

avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di rigetto

dell'istanza diretta ad ottenere il trattenimento in servizio per un

biennio ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il TAR del

Lazio con ordinanza del 13 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 30 giugno 1999) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto

legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, atteso che la potestà

legislativa del Governo, per il suo carattere di eccezionalità, in

tanto può considerarsi legittima, in quanto si dimostri puntualmente

rispettosa della delega per ogni specifico oggetto delegato: nella

specie, il Governo, utilizzando la delega di cui all'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), avrebbe travalicato l'oggetto della delega stessa,

invadendo il campo di cui all'art. 3 della citata legge, riguardante

la previdenza, con conseguente violazione dell'art. 76 della

Costituzione;

Nonché in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in

quanto discriminerebbe irrazionalmente nell'ambito di una medesima

species (dipendenti civili dello Stato) una sottocategoria di essa

(il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento

civile). Tale differenziazione - argomenta il giudice a quo - non

avrebbe ragione di esistere dal momento che il corpo di Polizia di

Stato è stato smilitarizzato, con la conseguenza che i suoi

appartenenti rientrerebbero a tutti gli effetti nella categoria dei

dipendenti civili;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto

identica ad altre già portate all'esame di questa Corte e dichiarate

non fondate con sentenza n. 422 del 1994.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione,

identica questione è stata ritenuta da questa Corte non fondata con

sentenza n. 422 del 1994, e che non vengono prospettati argomenti

nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;

che, pertanto, anche la questione sollevata dal TAR del Lazio

va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto

legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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