Art. 9 — Casi di rifiuto della comunicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
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2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2015 al 17 dicembre 2024. 329 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro puo' essere rifiutata nel caso in cui:
tolto: a) le informazioni o le analisi siano coperte dal segreto di Stato;
tolto: b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;
tolto: c) le informazioni o le analisi siano coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies, del codice di procedura penale, salvo che la loro comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro non sia stata preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13;
tolto: d) sussistano fondati motivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi richiesti, sebbene non coperti dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, possa pregiudicare il buon esito di un'indagine penale o di un'operazione informativa o investigativa criminale o, comunque, l'incolumita' o la sicurezza delle persone;
tolto: e) le informazioni o le analisi siano state comunicate da un altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di utilizzazione e conoscibilita', salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso Stato terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione delle informazioni o delle analisi all'autorita' o al punto di contatto dello Stato richiedente. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale possono, altresi', rifiutarsi di comunicare le informazioni o le analisi nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse siano palesemente eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono state richieste. La comunicazione puo', altresi', essere negata quando la richiesta di informazioni o di analisi si riferisce:
tolto: a) ad un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;
tolto: b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203 del codice di procedura penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2024, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-04-23;54~art9 · fonte del testo
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