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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2015 al 17 dicembre 2024. 329 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: La comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro puo' essere rifiutata nel caso in cui:

tolto: a) le informazioni o le analisi siano coperte dal segreto di Stato;

tolto: b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;

tolto: c) le informazioni o le analisi siano coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies, del codice di procedura penale, salvo che la loro comunicazione all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro non sia stata preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13;

tolto: d) sussistano fondati motivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni o delle analisi richiesti, sebbene non coperti dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, possa pregiudicare il buon esito di un'indagine penale o di un'operazione informativa o investigativa criminale o, comunque, l'incolumita' o la sicurezza delle persone;

tolto: e) le informazioni o le analisi siano state comunicate da un altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di utilizzazione e conoscibilita', salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso Stato terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione delle informazioni o delle analisi all'autorita' o al punto di contatto dello Stato richiedente. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale possono, altresi', rifiutarsi di comunicare le informazioni o le analisi nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse siano palesemente eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono state richieste. La comunicazione puo', altresi', essere negata quando la richiesta di informazioni o di analisi si riferisce:

tolto: a) ad un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;

tolto: b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203 del codice di procedura penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2024, N. 181

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-04-23;54~art9 · fonte del testo