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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2015 al 17 dicembre 2024. 371 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le informazioni o le analisi sono utilizzate dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro per le finalita' per le quali esse sono fornite ovvero per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica. Nel caso in cui l'autorita' o il punto di contatto nazionale chieda l'autorizzazione ad utilizzare le informazioni o le analisi gia' comunicate per finalita' diverse da quelle di cui al comma 1, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale rilascia tale autorizzazione ove cio' sia consentito dalle norme dell'ordinamento. All'atto della comunicazione delle informazioni o delle analisi, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano l'eventuale necessita' di assicurare la riservatezza delle medesime informazioni o delle analisi, al fine di salvaguardare le esigenze di segretezza dei procedimenti penali in corso. Con la comunicazione di cui al comma 3, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale possono, altresi', imporre all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro:

tolto: a) condizioni o restrizioni per l'utilizzo delle informazioni o delle analisi comunicate che si rendono necessarie o opportune sulla base delle vigenti norme del diritto interno;

tolto: b) condizioni o restrizioni per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione informativa o investigativa criminale nell'ambito delle quali e' avvenuto lo scambio delle informazioni o delle analisi. Le condizioni e le restrizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono vincolanti, salvo quanto previsto dal comma 6. In casi specifici, possono essere richiesti allo Stato membro cui sono state comunicate informazioni o analisi ragguagli in merito al loro trattamento o al loro utilizzo. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione di cui al comma 3, l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro segnali l'esigenza di utilizzare, in deroga alle condizioni o restrizioni imposte ai sensi del comma 4, le informazioni o le analisi a favore dell'autorita' giudiziaria, delle istituzioni legislative o di altro organismo indipendente di controllo delle autorita' del medesimo Stato incaricate dell'applicazione della legge, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano, senza ritardo, il proprio parere, tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2024, N. 181

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-04-23;54~art14 · fonte del testo