Art. 12 — Procedimento di comunicazione delle informazioni o delle analisi nei casi di urgenza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.
Abrogato dal 17 dicembre 2024
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2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2015 al 17 dicembre 2024. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le richieste di informazioni o analisi sono trattate con procedura d'urgenza quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
tolto: a) le informazioni o le analisi richieste riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo;
tolto: b) l'acquisizione delle predette informazioni o analisi si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni informative o investigative criminali;
tolto: c) le informazioni o le analisi richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' accedere direttamente. Le richieste di informazioni o di analisi presentate con procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale; Il punto di contatto nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o di analisi entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima. Il punto di contatto nazionale puo' ritardare la comunicazione delle informazioni o delle analisi nel caso in cui l'adempimento di tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al comma 3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine il punto di contatto nazionale comunica all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro i motivi del ritardo utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione e' effettuata entro tre giorni dal momento del ricevimento della richiesta presentata dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2024, N. 181
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-04-23;54~art12 · fonte del testo
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