Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.

Abrogato dal 17 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2015 al 17 dicembre 2024. 335 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza le informazioni o le analisi per le finalita' per cui esse sono state richieste o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica, nel rispetto delle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita' dello Stato membro, assicurando la riservatezza delle informazioni o delle analisi, in relazione alle quali l'autorita' o il punto di contatto dello Stato membro hanno comunicato l'esistenza di requisiti di segretezza delle indagini. L'utilizzazione delle informazioni o delle analisi per scopi diversi da quelli per cui furono originariamente richiesti e' consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorita' ovvero dal punto di contatto dello Stato membro. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione richiede la predetta autorizzazione attraverso il canale di comunicazione utilizzato per la presentazione dell'originaria richiesta di informazioni o di analisi. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge puo' utilizzare le informazioni o le analisi ricevute in deroga alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorita' o dal punto di contatto di uno Stato membro, solo per dare attuazione a obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge a favore del Parlamento, dell'Autorita' Giudiziaria, ovvero di organismi indipendenti, istituite sulla base di disposizioni di legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle autorita' nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. A tal fine, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge acquisisce il preventivo parere dell'autorita' o del punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato l'informazione o l'analisi. L'utilizzazione delle informazioni o delle analisi in deroga alle condizioni e restrizioni di cui al comma 3 e' effettuata tenendo per quanto possibile conto degli interessi e dei punti di vista comunicati dall'autorita' o dal punto di contatto dello Stato membro. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge fornisce all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro notizie o ragguagli circa l'utilizzazione e il trattamento delle informazioni o delle analisi sulla base di richieste formulate in merito a specifici casi dall'autorita' o dal punto di contatto di uno Stato membro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2024, N. 181

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-04-23;54~art5 · fonte del testo

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