Art. 15-bis — Procedure per la gestione a terra degli esposti relativi alla CLM 2006
Nel caso in cui e' ricevuto un esposto da parte di un marittimo concernente una violazione delle prescrizioni della CLM 2006, inclusi i diritti dei marittimi, l'ispettore nel porto in cui ha fatto scalo la nave del marittimo effettua una prima indagine. Se del caso, a seconda della natura dell'esposto, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentare un esposto a bordo previste ai sensi della regola 5.1.5 della CLM 2006. L'ispettore puo' anche eseguire un'ispezione piu' dettagliata in conformita' all'articolo 16 del presente decreto. L'ispettore cerca, se del caso, di favorire una soluzione in relazione all'esposto a bordo della nave. Nel caso in cui dall'indagine o dall'ispezione emerga una mancata conformita' che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, si applica detto articolo. Qualora il comma 4 non si applichi e non sia stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione all'esposto di un marittimo relativo a materie contemplate dalla CLM 2006, l'ispettore ne da' immediata notifica allo Stato di bandiera chiedendo a quest'ultimo di presentare, entro un termine impartito, un parere e un piano di azione correttiva. Una relazione di ogni ispezione effettuata e' trasmessa per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 26. Qualora non sia stata trovata una soluzione in relazione all'esposto a seguito dell'azione intrapresa conformemente al comma 5, l'autorita' competente locale, per il tramite dell'autorita' competente centrale, trasmette alla direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dalla competente autorita' dello Stato di bandiera entro il termine impartito. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei marittimi e degli armatori nello Stato. Inoltre, l'autorita' competente centrale presenta periodicamente alla direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro dati statistici e informazioni riguardanti gli esposti in relazione ai quali e' stata trovata una soluzione affinche', sulla base delle azioni ritenute appropriate e opportune, sia tenuto un registro di tali informazioni che sia portato a conoscenza delle parti, incluse le organizzazioni dei marittimi e degli armatori, che potrebbero essere interessate ad avvalersi delle pertinenti procedure di ricorso. Il presente articolo fa salvo l'articolo 15. L'articolo 15, comma 2, si applica altresi' agli esposti relativi a materie contemplate dalla CLM 2006.
Testo vigente dal 6 giugno 2015
