Nel caso in cui l'autorita' competente locale riceve un reclamo concernente una violazione della convenzione, inclusa la violazione dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio presso il primo porto di scalo della nave effettua una prima indagine. A seconda della natura del reclamo, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentarlo previste ai sensi della regola 5.1.5 della convenzione. L'ispettore puo' anche eseguire un'ispezione addizionale in conformita' all'articolo 6 del presente decreto. L'ispettore cerca di favorire una soluzione in relazione al reclamo. Nel caso in cui non e' stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione al reclamo, l'ispettore ne da' immediata notifica all'armatore, disponendo un termine per la formulazione di osservazioni e per la presentazione di un piano di azione correttivo. Nel caso in cui non e' stata trovata una soluzione a seguito dell'azione intrapresa conformemente al comma 3, l'autorita' competente locale trasmette all'autorita' competente centrale, una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dall'armatore. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei lavoratori marittimi e degli armatori. L'identita' della persona che presenta un reclamo non e' rivelata al comandante, all'armatore e al proprietario della nave. L'ispettore assicura la riservatezza del contenuto dei reclami e dei colloqui con i lavoratori marittimi. L'autorita' competente locale informa tempestivamente dei reclami l'autorita' competente centrale, la quale trasmette copia dei reclami non infondati e del seguito che vi e' stato dato all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Testo vigente dal 9 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;32~art9 · fonte del testo

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