All'articolo 16 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.".
Testo vigente dal 18 gennaio 2000
