All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza puo' formulare proposte al riguardo.";
- b)il comma 2 e' soppresso.
Testo vigente dal 18 gennaio 2000
