Art. 1 — Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152
[1]All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» e' soppressa e le parole: «e dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base dei modelli». All'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati le regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e si adoperano per mantenere il migliore stato di qualita' dell'aria compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;
- b)al comma 3, le parole: «in conformita' alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi». All'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato III, paragrafo II, e dell'allegato IV, paragrafo I.». All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole: «all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2008»;
- b)dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8». All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse. L'allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e' sostituito dal seguente allegato:
[2]«Allegato I (previsto all'art. 3, comma 1)
[3]Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio il nichel e il benzo(a)pirene
[4]Inquinante
[5]Valore obiettivo [1]
[6]Arsenico
[7]6,0 ng/m3
[8]Cadmio
[9]5,0 ng/m3
[10]Nichel
[11]20,0 ng/m3
[12]Benzo(a)pirene
[13]1,0 ng/m3
[14][1] Il valore obiettivo e' riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile» All'allegato II, paragrafo II, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni» e' sostituito dal seguente: «con le informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni e delle tecniche di modellizzazione». All'allegato III, paragrafo II, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al punto 1, lettera a), le parole: «presso le aree» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree»;
- b)al punto 1, lettera b), dopo la parola: «popolazione» sono inserite le seguenti: «in generale»;
- c)al punto 3, le parole: «L'area di rappresentativita» sono sostituite dalle seguenti: «In via ordinaria, l'area di rappresentativita»;
- d)al punto 5, secondo periodo, le parole: «installata, negli stessi siti,» sono sostituite dalle seguenti: «installata, con riferimento agli stessi siti,» e la parola: «sottovento» e' sostituita dalla seguente: «sopravento». All'allegato III, paragrafo III, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «sull'ambiente esterno» sono soppresse e dopo le parole: «pianificazione territoriale» sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri vincoli imposti dalla legge». All'allegato III, paragrafo IV, secondo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo la parola: «documentazione» sono aggiunte le seguenti: «in modo da garantire che i criteri di selezione restino validi nel tempo». All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo le parole: «percentuali di incertezza» sono inserite le seguenti: «riportate in tabella». All'allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli degli inquinanti»;
- b)al punto 2.1. il periodo da: «,o il metodo previsto dalla norma ISO 12884:2000» fino a: «liquid cromatography» e' soppresso;
- c)ai punti 4 e 5, le parole: «dei tassi di» sono sostituite dalla seguente: «della»;
- d)al punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «le procedure di prova». All'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, al punto 3.1, la parola: «Alconox» e' sostituita dalla seguente: «Detergente» e al punto 4.2, ultimo capoverso, la parola: «concentrazione» e' sostituita dalla seguente: «quantita». All'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio»;
- b)al punto 4, la parola: «Swagelook» e' sostituita dalle seguenti: «per tubi in teflon»;
- c)al punto 5.12, le parole: «(Merk cod. 1.06839.1000)» e le parole: «tipo swagelook» sono soppresse; le parole: «lo swagelook» sono sostituite dalle seguenti: «il raccordo» e la parola: «swagelook» e' sostituita dalla seguente: «raccordo».
Testo vigente dal 12 luglio 2008
