Art. 13 — Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
All'allegato VI, parte A, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il paragrafo 11 e' sostituito dal seguente: «11. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15852:2010 'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale'. »;
- b)il paragrafo 12 e' sostituito dal seguente: «12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15841:2010 'Qualita' dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche'. »;
- c)il paragrafo 13 e' sostituito dal seguente: «13. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15853:2010 'Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio'.»;
- d)dopo il paragrafo 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15980:2011 'Qualita' dell'aria - Determinazione della deposizione di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j]fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd'].». All'allegato VI, parte B, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti che rilasciano la certificazione di cui al punto 1 provvedono tempestivamente a trasmettere alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente gli atti di certificazione, corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini del rilascio. Nel caso in cui tale certificazione si riferisca alla presenza di un rapporto costante, il Ministero dell'ambiente provvede ad inviare tali atti e documentazione tecnica alla Commissione europea. Il Ministero dell'ambiente provvede inoltre a pubblicare sul proprio sito web gli atti e la documentazione tecnica relativi alle certificazioni di equivalenza rilasciate da tali soggetti e, ove previsto, dichiarate accettabili dalla Commissione europea.»;
- b)il paragrafo 4 e' soppresso. All'allegato VI, parte C, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: «2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di campionamento ai fini dell'applicazione del presente decreto devono essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura gia' acquistati e conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai sensi della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data e' ammesso a condizione che sia inviato al Ministero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalita' di applicazione anche in riferimento alle misurazioni gia' effettuate ed a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.». All'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, la parte D e' soppressa.
Testo vigente dal 28 gennaio 2013
