Art. 20 — Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega

L'attuzione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
  • b)prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • c)stabilire le modalita' di collaborazione con il Ministero della sanita' dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.

Testo vigente dal 21 dicembre 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-12-19;489~art20 · fonte del testo

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