Art. 6 — Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2007 al 27 agosto 2020. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad un gestore di impianto riconosciuto questi:
tolto: a) verifica la rispondenza della sorgente tra quanto dichiarato dal detentore che conferisce la sorgente e quanto effettivamente ricevuto sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore;
tolto: b) riceve la sorgente dismessa secondo le modalita' definite nella normativa tecnica nazionale. Il gestore di cui al comma 1 e' tenuto al rispetto delle sole disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 8. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il trasferimento della proprieta' della sorgente stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;52~art6 · fonte del testo
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