Art. 19-quinquies — Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2023, N. 44)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2023, N. 44)). Per le finalita' di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca e' incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unita' di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unita' appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 17 Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unita' di personale ivi previste, e' altresi' autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. 17 Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2023, N. 44)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

17

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023".

Testo vigente dal 23 aprile 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 23 aprile 2023. 440 parole tolte, 30 parole aggiunte.

tolto: Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualita' della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' di garantire l'effettiva funzionalita' della tecnostruttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "e' istituita un'apposita tecnostruttura di supporto" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero". La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori istituzioni in tale ambito coinvolte, nonche' in relazione all' effettuazione delle verifiche in sito di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresi' le attivita' collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle suddette scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2023, N. 44. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2023, N. 44. Per le finalita' di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del … spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. tolto: In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'universita' e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita ai sensi del comma 1 e ne sono individuati l'articolazione degli uffici e i compiti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2023, N. 44.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4~art19quinquies · fonte del testo

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