Art. 12 — Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura
Al fine di consentire il rafforzamento della capacita' organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero e' incrementata di cento unita' di personale non dirigenziale, ((nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentativita' di genere,)) da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalita'. A tali fini, il Ministero della cultura e' autorizzato ad assumere ((,)) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalita', mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalita' di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. ((Agli oneri di cui al primo periodo si provvede)) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, e' incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unita'; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, e' incrementato complessivamente di dieci unita'. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
Testo vigente dal 17 agosto 2023
