Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 22 aprile 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51~art27 · fonte del testo