Art. 27 — Clausola di invarianza finanziaria
Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 22 aprile 2026
