Art. 10 — Estinzione della procedura di opposizione
La procedura di opposizione si estingue se:
- a)le parti hanno raggiunto la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1;
- b)l'opposizione e' ritirata;
- c)la domanda di registrazione dell'indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;
- d)l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;
- e)chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/2411;
- f)e' venuto meno l'interesse ad agire;
- g)il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo;
- h)la domanda o la registrazione dell'indicazione geografica, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva.
Testo vigente dal 22 aprile 2026
