Il secondo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art7 · fonte del testo

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