L'articolo 484 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
- a)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";
- b)il terzo comma e' abrogato.
Testo vigente dal 20 marzo 1998
