L'articolo 566 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)nel comma 1 la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice del dibattimento";
- b)nei commi 2, 3, 4, 5 e 8 la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Testo vigente dal 20 marzo 1998
