Dopo il capo XII del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Capo XII-bis Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale Art. 163-bis. (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica e' rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile. Art. 163-ter. (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 213/2004

    Questione inammissibile
    6 luglio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 217 del decreto legislativo n. 51 del 1998, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione, tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, possa essere rilevata anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, qualora la erronea indicazione del 'locus commissi delictì emerga solo nel corso dell’istruttoria dibattimentale. La questione di legittimità costituzionale, infatti, difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente, nel trasmettere gli atti del procedimento al Presidente del Tribunale, come previsto dal comma 2 della disposizione impugnata, ha esaurito la fase di sua competenza nel sub-procedimento in esame e si è, quindi, precluso la possibilità di sollevare la questione stessa. – Sul difetto di pregiudizialità delle questioni che hanno ad oggetto una norma di cui il rimettente ha fatto applicazione nel giudizio 'a quò, v. le richiamate ordinanze n. 331/2002, n. 264/1998, n. 67/1998 e n. 300/1997.

    Art. 163-bis Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 217 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art217 · fonte del testo

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