Art. 32 — Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie

L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). - 1. Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.".

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art32 · fonte del testo