Art. 53 — Sanzioni ed interessi
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
1 pronuncia che riguarda l’art. 53, dalle Rassegne del Massimario.
In materia di TOSAP, l'omessa presentazione della denuncia dell'occupazione, ex art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, e l'omesso versamento del tributo, di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, integrano illeciti autonomi e cumulabili, essendo le condotte sanzionate distinte e lesive di interessi diversi: l'omessa denuncia sanziona il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo, funzionale a consentire all'Amministrazione di acquisire i dati necessari per accertare e liquidare il tributo; l'omesso versamento, invece, riguarda la violazione dell'obbligo di corrispondere quanto dovuto nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione; ne consegue che non trova applicazione il principio dell'assorbimento, né la cumulabilità delle sanzioni viola il principio del ne bis in idem trattandosi di violazioni diverse, ciascuna con un autonomo presupposto e una distinta funzione sanzionatoria.
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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7 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 1 marzo 2020.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art53 · fonte del testo
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