Art. 36 — Norme transitorie
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale impone alle pubbliche amministrazioni l'onere di determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve essere concluso, stabilendo in via suppletiva il termine di trenta giorni, oltre i quali la pubblica amministrazione diviene inadempiente, è applicabile anche al procedimento concernente l'adozione, da parte del Comune, del piano generale degli impianti pubblicitari, necessario al rilascio delle singole autorizzazioni. Ne consegue che, in relazione a tale procedimento, il diritto di iniziativa economica risulta adeguatamente protetto e sottoposto ad un limite non irragionevole, preordinato com'è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità. Non è pertanto fondata, per erroneità della premessa interpretativa dalla quale muove il giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il Comune non possa autorizzare l'installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale degli impianti previsti dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo. - V. la citata sentenza n. 262/1997, con la quale è stata data la stessa interpretazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Art. 36 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 41 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 1 marzo 2020.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art36 · fonte del testo
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