Art. 12 — Pubblicità ordinaria
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
1 pronuncia che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.
L'art. 1, comma 739, della l. n. 208 del 2015 - a tenore del quale l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, abroga l'art. 11, comma 10, della l. n. 449 del 1997, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le "tariffe base" dell'ICP ex art. 1 della l. n. 212 del 2000, con esclusione di quelli che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della sua entrata in vigore (26 giugno 2012) - comporta, in conformità alla sentenza della Corte cost. n. 15 del 2018, che anche gli aumenti tariffari deliberati prima di detta data conservano la loro efficacia solo fino al 31.12.2012, giacché dal 1.1.2013 opera il regime delle "tariffe base" di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993; ne consegue che sono nulli gli avvisi di accertamento per l'ICP che applicano le tariffe maggiorate con decorrenza dall'anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012, salvo che il Comune - dopo l'eventuale adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2000, quale introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 10 n. 174 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 213 del 2012, in vigore dall'11 ottobre 2012 -, non abbia adottato una nuova delibera per il ripristino della maggiorazione tariffaria, con efficacia ex nunc, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 8, lett. d) del citato art. 243-bis.
Art. 12 · Art. 23 Misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 1 marzo 2020.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art12 · fonte del testo
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