Art. 6 — Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo e' composto da:
- a)il presidente dell'INFM;
- b)i direttori delle strutture scientifiche operative;
- c)due componenti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;
- d)due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e tecnico dipendente o afferente all'INFM. Il consiglio direttivo delibera sulle attivita' di ricerca, sul funzionamento dell'Istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso delibera altresi' sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni. Il consiglio direttivo puo' delegare parte dei propri compiti alla giunta esecutiva.
Testo vigente dal 19 agosto 1994
